IL GOVERNATORE
 
  Vista la  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la  disciplina
dell'attivita'    di   intermediazione   mobiliare   e   disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e dell'art. 9, commi  4  e
5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito "regolamento");
  Visti  gli  articoli 1 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117  rela-
tive,  rispettivamente,  ai  conti  annuali  e consolidati degli enti
finanziari e alla pubblicita' dei documenti delle succursali italiane
di intermediari esteri;
  Vista la lettera n. BOR/RM/93000577 del  26  gennaio  1993  con  la
quale  la  Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa ha
comunicato la propria intesa ai sensi dell'art. 9, comma  5,  lettera
a), della legge n. 1/91;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. L'art. 39, comma 2, del regolamento, e' sostituito dal seguente:
  "I  costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci
"80. Spese amministrative" e "110. Altri  oneri  di  gestione"  dello
schema di conto economico individuale di cui all'allegato 9".