IL GOVERNATORE Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito "regolamento"); Visti gli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 rela- tive, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti finanziari e alla pubblicita' dei documenti delle succursali italiane di intermediari esteri; Vista la lettera n. BOR/RM/93000577 del 26 gennaio 1993 con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha comunicato la propria intesa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera a), della legge n. 1/91; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 39, comma 2, del regolamento, e' sostituito dal seguente: "I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "80. Spese amministrative" e "110. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui all'allegato 9".